Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Approvazione Regolamento relativo alla componente Tassa sui Rifiuti (TA.RI)
Con delibera n.4 del 19 maggio 2015 si apporta la modifica all’Art. 25 del Regolamento TA.RI. (Delibera n.18 del 20 maggio 2014) che viene così riformulato:
Art. 25: Utenze domestiche
1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della
tariffazione. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare,
come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione , in cui non siano presenti soggetti residenti, la tariffa è applicata considerando il nucleo familiare composto di una sola unità.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza con relativa idonea certificazione allegata, qualora:
– il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
– il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo o in strutture di lunga degenza per un periodo non inferiore a tre mesi.
6. Le pertinenze delle civili abitazioni sono assoggettate nel calcolo della tariffa solo alla parte fissa.
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) vers. 2014