Data:
1 Febbraio 2020

I cittadini italiani che, prima del 30 marzo 2001, hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, può dichiarare all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe (articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396).

Senza alterare l’ordine dei vari elementi del nome, l’interessato può chiedere di essere menzionato con:

  • il solo primo nome
  • il primo e il secondo nome
  • il primo, il secondo e il terzo nome.

Non è però possibile scegliere di essere menzionati con il secondo e il terzo nome.

Normalmente questa richiesta è effettuata per rendere omogenei i dati presenti su più documenti, per esempio il codice fiscale.

Esempio: Maria Gloria Giovanna potrà scegliere di essere indicata come Maria, oppure come Maria Gloria o Maria Gloria Giovanna, ma non come Gloria Giovanna, salvo presentazione di prova documentale.

È possibile infatti ignorare l’ordine dei nomi solo quando la persona può dimostrare di:

  • aver, precedentemente e per lungo tempo, utilizzato quella variazione
  • essere sempre stata identificata con quel nome.

Questa richiesta si può fare una sola volta durante il corso della propria vita.