Il Servizio Idrico Integrato è l’insieme dei servizi idrici connessi con l’uso umano della risorsa idrica, ovvero la captazione dell’acqua potabile, il suo trasporto e la sua distribuzione e quindi la raccolta e la depurazione delle acque reflue.
Il concetto di SII è stato introdotto per cercare di ricondurre tutte le competenze della gestione dell’approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque reflue ad un un unico soggetto.
La legge n. 36 del 1994 ( sostituita dal D. Lgs: n. 152 del 2006 “norme in materia ambientale”) ha introdotto il SII in Italia ed ha stabilito che tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, non sono dovute solo se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri (sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/08, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 dell Legge n.36/94, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti ” anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Nel giudizio di costituzionalità, la Corte censura l’automatica imposizione della tariffa, muovendo dal presupposto della sua natura quale corrispettivo di prestazioni contrattuali e considerando irragionevole la sua pretesa in assenza della controprestazione cui essa è collegata.
Quindi, nel caso di uno stabile, dove vi è fornitura idrica, non allacciato alla rete fognaria pubblica in quanto dotato di un sistema autonomo per il trattamento delle acque reflue domestiche, l’utente, intestatario della fornitura, può chiedere l’esonero dal pagamento degli oneri di fognatura e depurazione applicati in bolletta.
Gli oneri di fognatura e depurazione vengono riscossi con la bolletta dei consumi idrici dal gestore del servizio idrico in base alle tariffe stabilite annualmente dal Comune.