La disciplina dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni è contenuta negli articoli da 1 a 37 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica sufficiente a circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
La Legge prevede arrotondamenti da applicare alla superficie fisica del mezzo: se questa è inferiore al metro quadrato, l’arrotondamento è al metro quadrato; oltre tale dimensione, l’arrotondamento è al mezzo metro quadrato successivo. Non si procede ad imposizione per i mezzi aventi superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune una dichiarazione, indicando le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.di
L’imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
L’art. 10, comma 1, lett.c) della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, stabilisce che l‘imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscon, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrato.
L’imposta sulla pubblicità riguarda tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, il diritto sulle pubbliche affissioni riguarda, invece, le affissioni eseguite dal comune nel proprio ambito territoriale negli appositi spazi riservati.
Il servizo delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l’affissione a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, dove previsto, e nella misura delle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Schema riassuntivo Pubbliche affissioni
E’ tenuto al pagamento sia il soggetto che richiede il servizio sia colui nel cui interesse il servizio è richiesto.
Il versamento di quanto dovuto va effettuato sul conto corrente postale n° 11621828 intestato a:Comune di Apollosa – Servizio di Tesoreria.
L’ammontare del diritto dovuto comprensivo dell’imposta sulla pubblicità e del corrispettivo del costo medio del servizio reso dal comune per l’affissione è calcolato in base alle dimensioni dei fogli ( 70 x 100 oppure 100 x 140) e ai giorni di affissione.
Sono previsti maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni dell’imposta
Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo l’ordine d’arrivo delle commissioni.
Il Comune è tenuto ad adottare apposito Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. L’art.53, comma 16,legge n.388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I Regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di approvazione del Bilancio, hanno effettto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Ai fini dell’applicazione dei tributi in parola, l’art. 2 del D.Lgs. 507/1993 attua la ripartizione dei comuni in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. il Comune di Apollosa appartiene alla classe V ossia comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
L’art. 1, comma 169, legge n.296/2006, ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.