IMPOSTA DI BOLLO SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Tutte le certificazioni anagrafiche sono soggette all’imposta di bollo (€ 16,00), ad esclusione dei casi di esenzione espressamente previsti per legge ed elencati nella Tabella allegato B del DPR n° 642/72 “Disciplina dell’imposta di bollo”.
I certificati anagrafici non soggetti ad imposta di bollo sono quelli richiesti per le seguenti finalità:
– esercizio e tutela dei diritti elettorali, petizioni ad organi legislativi (art.1)
– leva militare, ufficio del giudice popolare (art.2)
– istanze e denunce di parte per procedimenti penali (art.3)
– applicazione leggi tributarie, denuncia di successione (art.5)
– domande per il conseguimento di sussidi, ammissione in istituti di beneficenza, contrassegno invalidi (art.8)
– certificati richiesti da società sportive (art.8bis)
– assicurazioni sociali obbligatorie (art.9)
– iscrizione a liste di collocamento, assegni familiari, pensioni dirette e di reversibilità (art.9)
– igiene pubblica, accertamenti sanitari (art.10)
– ammissione e frequenza alla scuola dell’obbligo, esonero tasse scolastiche (art.11)
– controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di pensioni, di lavoro (art.12)
– tutela minori interdetti, documenti per adozione, affidamento e assistenza minori (art.13)
– carta d’identità e documenti equipollenti, legalizzazione di fotografie (art.18)
– aiuti al settore agricolo (art.21)
– abbonamenti per trasporto persone (art.24)
– pratiche di separazione e divorzio (art.19 Legge n.74 del 6.03.1987)
Sulle certificazioni di stato civile
Tutte le certificazioni e gli estratti di stato civile sono esenti da imposta di bollo.
D.P.R. N.642 DEL 26-10-1972 Disciplina dell’imposta di bollo