NOVITA’ IMU 2023
Novità IMU 2023:
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50%.
Non è piu’ presente l’esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc.
Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.
NOVITA’ IMU 2022
La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l’esenzione IMU per l’abitazione principale ad un solo immobile ” nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Con la sentenza la definizione di abitazione principale viene modificata come segue: ” per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. L’esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi o, eccezionalmente, anche nello stesso comune.
IMU 2022
L’ IMU 2022 presenta poche novità rispetto all’IMU 2021.
Novità IMU 2022
- Modifica Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art.1, comma 743, Legge 234/2021).Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,50 per cento l’IMU relativa ad una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Esenzione IMU ” BENI MERCE” ( art. 1, comma 751, Legge 160/2019). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena decadenza.
- Abitazione principale (art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere effettuata con la presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
- Esenzione Immobili Categoria D3 ( art.78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. n.104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
IMU 2021
Sostanzialmente invariata rispetto al 2020, con qualche novità contenuta nella Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Novità: agevolazioni per il pagamento dell’IMU 2021.
Sono esentati dal pagamento della prima rata ( acconto 2021):
- stabilimenti balneari, termali;
- agriturismi;
- alberghi;
- ostelli della gioventù;
- affittacamere;
- bed&breakfast;
- residence;
- campeggi;
- capannoni usati per allestimenti fieristici;
- discoteche;
- sale da ballo.
E’ prevista la riduzione dell’IMU al 50% per i pensionati residenti all’estero, titolari di pensione in convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purché non locata o concessa in comodato.
Saldo IMU 2020
Entro il 16 Dicembre bisogna versare il saldo IMU 2020.
L’art. 78 del decreto Agosto ( D.L. n.104/2020), l’art. 9 del primo decreto Ristori ( D.L. n. 137/2020) e l’art. 5 del il decreto Ristori bis ( D.L.n. 149/2020) hanno stabilito che non è dovuto il saldo dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020. A condizione, però, che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale individuate come zona rossa o zona arancione con ordinanza del Ministero della Salute.
Già nel decreto Rilancio il legislatore aveva stabilito che non è dovuta, per l’anno 2020, la prima rata dell’IMU per il settore turistico. Il decreto Agosto ha ribadito, con modificazioni e integrazioni, l’esonero della prima rata ed ha esteso l’agevolazione, ma limitatamente alla seconda rata, ad altri settori di attività.
Riassumendo sono esonerati dalla seconda rata IMU 2020:
Stabilimenti balneari e termali
Immobili attività turistiche e pertinenze
Immobili attività fieristiche
Immobili destinati a cinema e teatri
Immobili destinati discoteche e sale a ballo
Inoltre, Il decreto Agosto stabilisce (art. 78, comma 3) che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per questi immobili oltre all’esonero della seconda rata, anno 2020, è previsto il pieno esonero per il biennio 2021/2022.
Il decreto Ristori cancella la seconda rata IMU per i titolari di partita IVA, ma solo a condizione di avere la sede legale/operativa o il domicilio in zona rossa. Il Ristori bis fornisce un elenco dettagliato di codici ATECO ( All. 2 ) delle attività che non dovranno pagare il saldo.
Il testo del decreto Ristori estende l’ambito applicativo dell’esonero, includendovi tutte le attività colpite dalle chiusure totali o anticipate alle ore 18, a condizione che vi sia coincidenza tra proprietario e gestore dell’ttività.
Il decreto Ristori stabilisce che l’abolizione del versamento del saldo del 16 dicembre 2020 si aggiunge a quella già prevista dal decreto Agosto.
Si amplia il perimetro dei beneficiari: potranno evitare di pagare l’IMU i titolari di partita IVA colpiti dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, palestre e piscine, saranno esonerati dal versamento della tassa.
A differenza di quanto previsto dal decreto Agosto, la nuova misura limita l’accesso all’abolizione ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività, esercitate nei medesimi immobili.
Il vincolo della corrispondenza tra gestore e proprietario non si applica alle fattispecie già contemplate dall’articolo 78 del dl 104. In tal caso, l’esonero IMU si applicherà a prescindere da tale condizione.
IMU 2020
Novità
Nuova IMU
Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale- IUC di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolaren del diritto reale, secondo le regole ordinarie.Inoltre, ovviamente decadono tutte le agevolazioni previste espressamente per la TASI.
Dichiarazione IMU
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il comma 769 della legge 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica ” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.
Aree edificabili pertinenziali
Cambiano le regole per le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Da quest’ anno, infatti, le cosiddette aree pertinenziali sono soggette al pagamento dell’Imu se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l’articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di bilancio. Il citato comma 741, lettera a) della legge di Bilancio dispone che «per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente».
Quindi, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”.
In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.
Pensionati AIRE
La Legge di Bilancio, in sede di definizione della nuova IMU, ha stabilito che dal primo gennaio 2020 viene meno l’esenzione dal pagamento dell’IMU sula prima casa per i pensionati all’estero iscritti all’AIRE.
Fabbricati Rurali Strumentali
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del D.L. n. 557/93, dall’1/1/2020 devon scontare l’IMU. L’aliquota di base per i rurali strumentali è pari allo 0,1%. I Comuni possono soltanto ridurre l’aliquota fino ad azzerarla (art. 1 comma 750 della L. 160/2019).
Beni Merce
I cosiddetti Beni merce delle imprese edilizie, se destinati alla vendita e non locati, si vedono attivare da quest’anno il pagamento dell’IMU, con un’aliquota all’1 per mille, aumentabile dai Comuni fino al 2,5 per mille ( ma che può essere anche diminuita o azzerata). L’imposta è prevista per gli anni 2020 e 2021, poi dal 2022 diventeranno esenti dall’IMU.
Esenzione dalla prima rata dell’IMU per il settore turistico.
L’articolo 177 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, ha stabilito che non è dovuta la prima rata(in scadenza il 16 giugno 2020) dell’IMu, sia quota-Stato, sia quota-Comune, relativa a:
– Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
– Immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Legge di Bilancio 2020 (Commi 738-804)
Circolare N. 1/DF del 18 marzo 2020
Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 – Decreto Rilancio – art. 177
IMU 2019
Per l’anno 2019 sono confermate le aliquote anno 2018
IMU 2018
Sono confermate le aliquote dell’anno 2017.
IMU 2017
Le aliquote da utilizzare per il calcolo anno 2017 sono le stesse applicate nell’anno 2016.
IMU 2016
La legge 28 dicembre 2015, n.208 ( Legge di Stabilità 2016) contiene importanti modifiche della normativa IMU:
- esenzione per tutti i terreni agricoli classificati montani secondo la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- restano esenti i terreni agricoli che, a prescindere da possesso e collocazione, hanno una specifica destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
- sono esenti da IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari che siano soci assegnatari, anche non residenti;
- cancellata l’IMU sui cosiddetti imbullonati; viene ridefinito il metodo di calcolo della rendita catastale degli immobili industriali del gruppo catastale D ( D1 e D7 ), escludendo ” macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”. I proprietari di questi immobili, quindi le imprese, devono presentare specifica domanda di variazione della rendita catastale entro il 15 giugno 2016 se intendono avvalersi della nuova rendita già per il calcolo dell’IMU 2016;
- continuano a pagare l’IMU le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, applicando, per il Comune di Apollosa, l’aliquota stabilita al 5 per mille e con la detrazione di € 200;
- riduzione del 25% dell’imposta IMU per gli immobili locati a canone concordato;
- riduzione del 50% della base imponibile degli immobili dati in comodato d’uso gratuito.
LEGGE DI STABILITA’ 2016 Commi 10/16
Nota MEF prot. n. 2472 del 29/01/2016 sulla registrazione dei contratti
Vengono confermate le scadenze dei pagamenti
16 giugno acconto 16 dicembre saldo
Si potrà continuare ad utilizzare il modello F24.
I codici tributo da indicare sono:
- 3912 abitazione principale e pertinenze ( evidentemente solo per le categorie catastali A1,A8 e A9 )
- 3914 terreni agricoli
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 immobili ad uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato
- 3930 immobili ad uso produttivo, gruppo catastale D, al Comune.
Il Codice Comune da indicare nel modello F24 è a330
COMODATO D’USO GRATUITO
Una delle novità piu’ rilevanti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda il comodato d’uso gratuito.Viene sottratta all’autonomia comunale la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile ( non di lusso ) concesso in comodato d’uso a parenti di primo grado in linea retta ( genitori e figli ) che lo utilizzano come abitazione principale e viene stabilito, per legge, che il proprietario che concede in comodato d’uso gratuito al figlio oppure al/ai genitori un immobile ad uso abitativo può ottenere un bonus fiscale pari al 50% della base imponibile IMU/TASI.
Per ottenere l’agevolazione fiscale IMU e TASI 2016 è necessario rispettare alcune condizioni:
– il contratto deve essere regolarmente registrato. Il costo della registrazione del contratto è di circa 216,00 euro, di cui € 200,00 per l’imposta di registro ed € 16,00 per la marca da bollo;
– la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data di stipula dell’atto;
– il comodante deve presentare la dichiarazione IMU 2016, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti, entro il 30 giugno 2017; decadono tutte le precedenti dichiarazioni ICI/IMU presentate in merito al comodato d’uso gratuito, poichè le condizioni di accesso al beneficio sono diverse;
– il comodante, oltre alla casa oggetto del comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, che deve essere la sua abitazione principale. Di conseguenza, se il possessore/comodante possiede anche solo un’altra abitazione ( o quota di altra abitazione ) diversa dalla principale, il bonus fiscale non può essere ottenuto. Alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF con la risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016, il possesso di immobili diversi di quelli abitativi ( pertinenze C2 e C6, negozi C1, aree fabbricabili, ….) non preclude la possibilità di accedere all’agevolazione. L’ IFEL, nelle risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, ha chiarito, inoltre, che la nuda proprietà non rileva ai fini del rispetto dei requisiti previsti dall’agevolazione;
IFEL risposte ai quesiti sulle novità delle Legge di Stabilità 2016
– il comodante deve risiedere anagraficamente nonchè dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione abitazione principale, quindi residenza anagrafica e dimora abituale.
Ovviamente, essendo decaduta l’assimilazione all’abitazione principale, l’aliquota da applicare sarà quella prevista per gli altri fabbricati, vale a dire, per il nostro Comune, il 9 per mille.
L’agevolazione spetterà anche sulle pertinenze ( sempre nei limiti di una pertinenza per ciascuna delle categorie C6,C7 e C2 ) concesse in comodato, purchè espressamente indicate nel contratto di comodato.
Risoluzione del MEF n. 1/DF del 17/02/2016 sul comodato
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU).
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria ( IMU ) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.
L’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili ( ICI ), richiamando espressamente soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI, che è data, non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell’imposta comunale – D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 -,ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo, previste da altri provvedimenti legislativi.
Resta confermata, sia pure entro i limiti stringenti posti dalla disciplina del nuovo tributo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
Il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
SCADENZE
16 GIUGNO PAGAMENTO ACCONTO IMU
16 DICEMBRE PAGAMENTO SALDO IMU
30 GIUGNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
ANNO | REGOLAMENTI | DELIBERE | ALTRO |
2019
2020 2021 2022 |
Regolamento IUC – componente IMU
VEDI 2020 VEDI 2021 |
Delibera di approvazione aliquote IMU 2020 VEDI 2020 VEDI 2021
|
GUIDA IMU 2020
|