Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo rispetto alla scadenza ordinaria, il contribuente dovrà applicare la sanzione ridotta prevista e calcolare gli interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
In caso di Ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Il ricorso all’istituto del ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472/97.
Con il D. Lgs. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio con decorrenza 01/01/2017 anticipato all’01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.
Con la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo, oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno dalla scadenza ( e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% ( 1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Ci sono dunque cinque tipologie di Ravvedimento:
1.Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1%giornaliero ( in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa dell’ 1,5% ( in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa dell’1,67% (in precedenza era 3,33%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale ( comma 637 legge di Stabilità 2015);
4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo fino ad un anno, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
5.Ravvedimento Lunghissimo: da un anno e fino a due anni di ritardo prevede una sanzione del 4,29%, dopo due anni una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tassi di interesse applicati per il ravvedimento Operoso:
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 – 31/12/2021 0,01% Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022 – 1,25% Dm Economia 13/12/2021
La formula per il calcolo è la seguente:
( C x r x t ) : 36500
C= tassa
r= tasso di interesse
t=giorni trascorsi ( dal giorno successivo alla data di scadenza fino a quello in cui si effettua il versamento)