Ravvedimento Operoso

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo rispetto alla scadenza ordinaria, il contribuente dovrà applicare la sanzione ridotta prevista e calcolare gli interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

In caso di Ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Il ricorso all’istituto del ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472/97.

Con il D. Lgs. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio con decorrenza 01/01/2017 anticipato all’01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo, oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno dalla scadenza ( e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% ( 1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Ci sono dunque cinque tipologie di Ravvedimento:

1.Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1%giornaliero ( in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al  30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa dell’ 1,5% ( in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri  calcolati sul tasso di riferimento annuale;

3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa dell’1,67% (in precedenza era 3,33%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri  calcolati sul tasso di riferimento annuale ( comma 637 legge di Stabilità 2015);

4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo fino ad un anno, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri  calcolati sul tasso di riferimento annuale;

5.Ravvedimento Lunghissimo: da un anno e fino a due anni di ritardo prevede una sanzione del 4,29%, dopo due anni  una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri  calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Tassi di interesse applicati per il ravvedimento Operoso:

01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 31/12/2016 0,20% Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018 31/12/2018 0,30% Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% Dm Economia 12/12/2019

01/01/2021  –   31/12/2021   0,01%   Dm Economia 11/12/2020

01/01/2022 –                            1,25%   Dm Economia 13/12/2021

La formula per il calcolo è la seguente:

C x r x t ) : 36500

C= tassa

r= tasso di interesse

t=giorni trascorsi ( dal giorno successivo alla data di scadenza fino a quello in cui si effettua il versamento)