Ricorsi anagrafici

Data:
12 Agosto 2020

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto contro i seguenti atti, non definitivi, adottati dall’Ufficiale d’Anagrafe di un Comune:

  1. Diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente;
  2. Iscrizione d’ufficio anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza;
  3. Rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell’Ufficiale d’anagrafe alla Prefettura – U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l’atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura – U.T.G. che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione, oppure inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione vale come data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti, può:

  • Respingere il ricorso, se lo riconosce infondato;
  • Accogliere il ricorso, ed annullare o riformare l’atto impugnato;

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi e con le modalità indicate nel codice di procedura civile.

Documentazione richiesta

  • Ricorso in bollo;
  • Eventuali atti o documenti in grado di dimostrare l’effettiva residenza del ricorrente.

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

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