TASI – Tassa su Servizi Indivisibili

TASI 2019

Per l’anno 2019 sono confermate le aliquote anno 2018

Per ulteriori informazioni consultare la Guida al Pagamento IMU e TASI 2019 pubblicata a fondo pagina.


TASI 2018

Per l’anno 2018 sono confermate le aliquote anno 2017.


TASI 2017

Se non sono intervenuti cambiamenti, l’importo dovuto TASI dovuto per l’anno 2017 è uguale all’importo versato nell’anno 2016.

Per ulteriori informazioni consultare la Guida al Pagamento IMU e TASI 2017 pubblicata a fondo pagina.


TASI 2016

La legge 28 dicembre 2015, n.208 ( Legge di Stabilità 2016 ) contiene delle importanti novità in materia TASI:

  • abolizione della TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale con l’esclusione delle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
  • esenzione per le case intestate al personale delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia, che venga trasferito per motivi di lavoro;
  • esenzione TASI per i separati ed i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex coniuge da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • esenzione per le pertinenze dell’abitazione principale, nei limiti fissati nel 2012: una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C6 ( box auto ), C7 ( tettoie e magazzini ) e C2 ( locali di sgombero e cantine );
  • esenzione per gli inquilini, gli occupanti e i conduttori a qualsiasi titolo, per la quota di loro spettanza, qualora l’immobile occupato rappresenti la loro abitazione principale ( quindi residenza anagrafica e dimora abituale );
  • ovviamente, continua a pagare la sua quota di TASI ( per il Comune di Apollosa è stato stabilito il 70% ) il proprietario di un’abitazione data in affitto o in comodato a qualcuno che ne è esentato perchè trattasi di abitazione principale;
  • continueranno a pagare la TASI gli studenti fuorisede o chi si sposta per motivi di lavoro senza cambiare la propria residenza;
  • per i beni merce, ossia gli immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati, viene stabilita l’aliquota ridotta allo 0,1%;
  • riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato;
  • riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato.

Restano invariate le modalità e le scadenze dei versamenti.I codici tributo da indicare sono:

  • 3958 abitazione principale e pertinenze
  • 3959 fabbricati rurali strumentali
  • 3960 aree fabbricabili
  • 3961altri fabbricati

Per altre informazioni, si rimanda alla sezione IMU

La TASI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014 ), è l’ acronimo di Tributo sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale  che riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la manutenzione delle strade.

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili che insistono sul territorio comunale. Quindi, soggetto passivo è sia il proprietario sia l’inquilino/occupante  ad altro titolo, entambi titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.L’occupante è tenuto al versamento di una quota del totale compresa fra il 10%  ed il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune nel Regolamento TASI.

La base imponibile viene determinata con gli stessi criteri stabiliti per l’IMU

I Comuni con propria delibera stabiliscono l’ aliquota della TASI che può variare sull’abitazione principale dall’1 per mille fino al 2,5 per mille ( eventualmente si può arrivare fino al 3,3 per mille se si considera la possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla legge 2 maggio 2014, n.68 per introdurre delle detrazioni ). Per gli altri immobili invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI ed IMU, che insieme potranno raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille ( eventualmente si può deliberare fino all’11,4 per mille se si considera la possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla legge al fine di introdurre delle detrazioni ).

Il versamento va effettuato con il  mod.F24 alle stesse scadenza dell’IMU, ossia

16 giugno               Acconto o unica soluzione

16 dicembre           Saldo.

La dichiarazione va presentata tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare l’imposta ( ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile ), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Circolare del Mef su dichiarazione IMU / TASI


   ANNO                REGOLAMENTO                DELIBERA VARIE
2019 Regolamento IUC -COMPONENTE TASI DELIBERA ALIQUOTE TASI 2019 GUIDA IMU TASI 2019

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