La Tessera elettorale è stata istituita in applicazione della Legge 30 aprile 1999, n. 120, sostituendo il “vecchio” certificato elettorale.
A cosa serve:
è il documento che permette – unitamente a un valido documento di identità, l’esercizio del proprio diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie.
La tessera elettorale oltre ad avere un numero univoco, nel suo interno sono annoverati i dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione e l’ubicazione della sezione elettorale, il collegio e la circoscrizione elettorale di appartenenza. La tessera elettorale reca, inoltre, diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale all’atto della votazione. E’ un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in ogni occasione di elezioni e referendum. Le modalità di rilascio della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
Gli elettori iscritti nelle liste aggiunte (elettori comunitari senza cittadinanza Italiana) per esercitare il proprio diritto di voto, utilizzano anch’essi la tessera elettorale, che si differenzia da quella tradizionale per l’annotazione sul dorso della specifica del tipo di elezione: Sindaco e/o del Parlamento Europeo.
Quando serve:
all’atto dell’esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, presentandosi al presidente dell’Ufficio di sezione muniti anche di un documento di identità. La tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le eventuali agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.
Chi la rilascia:
di norma viene consegnata al domicilio dell’elettore. In caso di mancato recapito, può essere ritirata dall’intestatario o dai propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega per il ritiro, presso l’Ufficio elettorale del Comune di Apollosa nei seguenti orari:
nei 2 giorni antecedenti la consultazione elettorale dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con orario continuato;
nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni fino alla chiusura della votazione.
In caso di smarrimento o furto della tessera, il cittadino elettore dovrà richiederne un duplicato, previa compilazione di una dichiarazione.
Si ricorda che, nei casi di smarrimento e furto, è necessario effettuare una denuncia preventiva alle forze dell’ordine.
Quando si aggiorna la tessera elettorale:
nei casi in cui l’elettore abbia modificato alcuni dei dati che sono apposti sulla tessera elettorale, quali: cambio o eliminazione di un doppio nome (rettifica delle generalità), cambio di sesso, cambio di indirizzo all’interno del Comune, variazioni d’ufficio relativi all’onomastica, spostamenti delle sedi dei seggi, variazioni di collegi o circoscrizioni elettorali.
Come si aggiorna la tessera elettorale:
tutte le variazioni di cui sopra, escluse quelle d’ufficio, devono essere comunicate dall’utente all’Ufficiale d’anagrafe o di stato civile, dopodiché, automaticamente mediante sistemi informatici saranno comunicate all’Ufficio elettorale. Successivamente, in occasione della prima revisione utile l’Ufficio elettorale provvederà, sia all’aggiornamento delle liste elettorali, sia ad inviare per posta al domicilio dell’elettore l’etichetta adesiva con le nuove variazioni, da applicare sulla tessera elettorale.
Nota bene, se la variazione di indirizzo rimane nell’ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede all’aggiornamento della tessera, in quanto, ai fini dell’esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.
Durata e aggiornamento della tessera elettorale:
la tessera elettorale è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.
Se si cambia Comune di residenza: nell’ipotesi in cui l’elettore trasferisce la propria residenza in un altro Comune, la tessera non viene aggiornata ma sostituita, pertanto, il Comune di nuova iscrizione provvederà a consegnare all’elettore una nuova tessera elettorale, previo ritiro della vecchia tessera rilasciata dal Comune di ultima residenza.
Quanto costa:
è gratuita, anche nel caso di rilascio del duplicato o dell’etichetta d’aggiornamento.
Nota bene:
Se l’elettore che ha richiesto e ottenuto il duplicato della tessera elettorale successivamente ritrova la vecchia tessera smarrita, deve consegnarla all’Ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell’elettore.
In caso di elezioni è opportuno controllare per tempo di essere in possesso della propria tessera elettorale e nel caso sia stato effettuato un cambio abitazione, verificare che vi sia stata applicata l’etichetta autoadesiva con l’indicazione della nuova sezione elettorale.
Attenzione: con la Legge 5 febbraio 2003, n. 17 e succ. modificazioni, sono state introdotte importanti semplificazioni per gli elettori portatori di handicap che necessitano di accompagnamento in cabina.
Annotazione permanente del diritto di voto assistito
L’elettore affetto da grave infermità che non consenta l’autonoma espressione del voto senza l’aiuto di un accompagnatore di fiducia, può rivolgere domanda all’ufficio Elettorale per l’annotazione del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di uno specifico simbolo sulla tessera elettorale personale.
Quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale personale oppure quando l’impedimento non sia evidente o sia solo temporaneo esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali.
Documenti da presentare:
· domanda da compilare su modulo prestampato disponibile presso l’ufficio elettorale;
· documentazione medica rilasciata dalla competente ASL;
· tessera elettorale;
L’annotazione sulla tessera avviene contestualmente alla presentazione della documentazione completa.
Riferimento di legge: Legge 5 febbraio 2003, n. 17
“Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n. 33)
Articolo 1.
1. All’articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all’articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, le parole: “nel Comune” sono sostituite dalle seguenti: “in un qualsiasi Comune della Repubblica”.
2. All’articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all’articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.