Data:
31 Agosto 2020

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’unione civile. È questo il motivo per cui il registro, alla data odierna, è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali.

Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile?

L’unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non è obbligatorio avere la residenza ad Apollosa.

Come fare

Richiesta di costituzione dell’unione civile

Le parti interessate si presentano all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
Gli interessati possono anche anticipare i propri dati compilando e trasmettendo via email all’ufficio stato civile l’apposito modulo. Sarà comunque poi necessario che le parti si presentino in Comune dall’ufficiale di stato civile per manifestare la propria volontà per unirsi civilmente.
L’ufficiale dello stato civile, dopo la manifestazione di volontà delle parti di unirsi civilmente, redigerà un verbale e inviterà le parti a comparire una seconda volta dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione: le parti interessate potranno ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile solo dopo che saranno stati ultimati gli accertamenti necessari presso i rispettivi Comuni di nascita, se diversi da Apollosa.

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile

Nel giorno indicato dalle parti, le stesse, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile provvisorio l’atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita. Non sono previste le “pubblicazioni”, obbligatorie in caso di matrimonio.

Cognome

Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato e avrà come conseguenza la modifica del codice fiscale.

Regime patrimoniale

All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Effetti

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall’unione civile discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.

Diritto successorio e reversibilità

Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).

Impedimento o nullità

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione civile

Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l’accordo per lo scioglimento dell’unione. L’accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.

Rettificazione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile.
In caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Matrimonio o unione civile formati all’estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro provvisorio delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo: Richiesta di trascrizione dell’atto estero .

Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Benevento, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia.

Celebrazione dell’unione civile

La sala, la data e l’orario devono essere concordati con l’ufficio di stato civile.

Almeno 5 giorni prima della data fissata le parti devono produrre la fotocopia dei documenti d’identità dei due testimoni, maggiorenni, e dell’interprete, maggiorenne, qualora uno dei richiedenti non conosca la lingua italiana (se entrambi i richiedenti conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla).

Nel giorno e orario fissati dovranno essere presenti, anche i due testimoni, maggiorenni, (uno per ciascuna delle parti), e un interprete, maggiorenne, se una delle parti non conosce la lingua italiana (se entrambe le parti conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla).

Eventuali addobbi floreali sono a cura degli interessati, nei tempi di disponibilità della sala ( aula consiliare ).

Normativa

  • Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
  • DPCM n. 144 del 23 luglio 2016
  • Circolare n.15 del 28 luglio 2016 del Ministero dell’Interno

Allegati